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Associazione AIPI

Statuto

ARTICOLO 1

Art. 1

AIPI

Fondata a Milano nel 1969 con atto costitutivo redatto per atto pubblico, è corrente l’associazione “AIPI Associazione Italiana Professionisti Interior Designers ”

(di seguito l’”Associazione”).

L’Associazione:

• non persegue scopo di lucro;

• non persegue nessuno scopo politico, è apartitica;

• agisce nel nome della pari dignità sociale senza discriminazioni di etnia, di religione, di opinioni politiche o di orientamento sessuale;

• è indipendente da imprese commerciali ed industriali.

Essa è retta dal presente Statuto, dal Regolamento Attuativo, Codice Etico , Codice Deontologico, e dalle norme di legge di riferimento in materia.

La sede legale dell’Associazione è a Milano.

È facoltà del Consiglio di Amministrazione dell’Associazione istituire articolazioni territoriali ai sensi del successivo art. 17.

L’Associazione ha durata indeterminata.

ARTICOLO 2

(Scopo)

Lo scopo dell’Associazione è la tutela del cliente/utente dei professionisti appartenenti alla categoria dei Progettisti di Interni – interior designers (di seguito gli “ID”) attraverso lo sviluppo, la promozione della qualificazione e della formazione permanente e dell’aggiornamento della professione dei Progettisti di Interni – interior designer (di seguito la “Professione”); il tutto con l’intento di valorizzare, ampliare e promuovere la cultura del settore in cui l’AIPI agisce ossia l’interior design.

L’Associazione raggiunge il proprio scopo mediante iniziative volte a:

• favorire e diffondere la valorizzazione della Professione, delle sue competenze e della cultura del settore;

• promuovere forme di garanzia a tutela dell’utente dell’ID, tra cui l’attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, , nonché’ ottenere informazioni relative all’attività professionale degli ID in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti;

• impegnarsi nella ricerca, designazione ed accrescimento di specifici standard qualitativi del settore, nella consapevolezza dell’importanza del costante ampliamento della cultura di quest’ultimo e nella prerogativa di contribuire sostanzialmente ad esso;

• partecipare, previa autorizzazione dell’Assemblea, quale socio o partner , ad altre Associazioni aventi scopi analoghi, nonché partecipare ad Enti con scopi sociali ed umanitari;

• realizzare e curare la realizzazione di manifestazioni, convegni, incontri, seminari ed altri eventi, nonché la pubblicazione di annuari, libri, periodici e più in generale attivare iniziative coerenti alle finalità associative;

• garantire il rispetto delle regole deontologiche per l’esercizio della professione da parte degli iscritti, vigilando sulla loro condotta professionale e stabilendo le sanzioni disciplinari irrogabili per le violazioni del codice deontologico AIPI adottato;

• elaborare linee guida e tabelle di riferimento per i compensi professionali degli ID, aventi valore di prassi meramente orientativa, in conformità alle norme che regolano la libera concorrenza;

• operare per un continuo aggiornamento professionale e per la qualificazione e formazione professionale dei soci;

• individuare per i soci i requisiti fondamentali per l’esercizio della Professione anche prevedendo un codice etico e vigilare sul loro mantenimento in itinere, nonché sulla corretta applicazione dello stesso codice, stabilendo le sanzioni derivanti dalla sua violazione;

• sollecitare un maggiore impegno pubblico nel settore, promuovendo progetti, programmi e strategie da proporre alle istituzioni in relazione alla Professione;

• promuovere e mettere in opera una azione conciliatrice nelle controversie di natura sia economica che deontologica, relative ai soci, e adempiere a tutti quei compiti che derivano da leggi, regolamenti e convenzioni nazionali;

• formulare pareri in tutti i casi in cui venga richiesto dalle Autorità e dagli Enti;

• nonché quant’altro sia necessario al conseguimento degli obiettivi sociali ed ammesso dal Regolamento Attuativo dello Statuto.

ARTICOLO 3

(Fondo Comune)

Il fondo comune dell’Associazione è costituito dalle quote associative oltre ai versamenti straordinari eventualmente eseguiti dai Soci e/o da terzi, nonché dai beni, dalle somme o crediti che l’Associazione avesse ad acquistare a qualsiasi titolo secondo le vigenti disposizioni di legge,  dal marchio e dalla denominazione AIPI, per il cui utilizzo è necessario osservare le linee guida stabilite dal Consiglio Direttivo;

ARTICOLO 4

L’appartenenza all’Associazione in qualità di socio AIPI, qualsiasi sia la tipologia richiede una consapevolezza dei caratteri attitudinali che bisogna rispettare e di cui bisogna dare esempio, nel rispetto ed in nome di una condotta appropriata nei confronti del ruolo che il socio va ad esercitare, del regolamento etico e deontologico dell’associazione.

I membri dell’Associazione appartengono ad una delle seguenti categorie:

• soci professionisti;

• soci aderenti;

• soci onorari;

• soci studenti

(di seguito anche i “Soci”).

I soci sono cittadini italiani e stranieri residenti in Italia ovvero persone o figure giuridiche aventi sede legale [o rappresentanza stabile] in Italia.

L’ammissione all’Associazione comporta l’accettazione dello Statuto associativo, l’osservanza delle disposizioni concernenti la professione e le decisioni degli organi sociali, nonché il rispetto del Regolamento Attuativo dello Statuto, delle condizioni generali dell’Associazione, del Codice Etico, del codice Deontologico, (Carta di Integrità professionale) facenti parte dello schema generale dell’infrastruttura della cultura e dell’integrità professionale rappresentato dalle indicazioni pertinenti della Legge 04/2013 (art. 1, comma 3 ).

Soci professionisti

I soci professionisti si distinguono in socio professionista senior e socio professionista junior.

Sono ammessi, dietro loro richiesta scritta indirizzata alla Commissione qualità, con la qualifica di socio professionista senior, le persone fisiche con educazione formale e non formale adeguata che svolgano la loro attività di progettista nel settore specifico dell’Interior design da più di 3 (tre) anni e che abbiano presentato alla Commissione qualità, unitamente all’istanza di iscrizione la relativa documentazione comprovante tali requisiti.

Sono ammesse, dietro loro richiesta scritta indirizzata alla Commissione qualità, con la qualifica di socio professionista junior, le persone fisiche con educazione formale adeguata che abbiano iniziato da meno di 3 (tre) anni la propria attività di progettista nel settore specifico dell’Interior design , e che abbiano presentato alla Commissione qualità, unitamente all’istanza di iscrizione la relativa documentazione comprovante tali requisiti.

L’ammissione all’Associazione del socio professionista, sia junior che senior, comporta il pagamento della quota associativa annua.

Gli appartenenti a tale categoria hanno diritto di voto e godono dell’elettorato attivo e passivo.

Soci aderenti

Sono ammessi, dietro loro richiesta scritta indirizzata al Consiglio d’Amministrazione , con la qualifica di Soci aderenti, persone fisiche o aziende o enti giuridici interessati alle tematiche dell’ Interior design e design per motivi di studio, per interessi culturali e altro.

Per essere ammessi:

alla categoria di socio aderente persona fisica occorre essere docenti, giornalisti, scrittori operanti nell’area interior design/design, ex professionisti AIPi in pensione, Interior designers dipendenti, titolari di studio di progettazione o di attività commerciali di interior design/ design;

I Soci aderenti persona fisica partecipano all’elettorato attivo e passivo .

alla categoria di socio aderente figura giuridica occorre essere Università̀, Accademie, scuole sia pubbliche/statali che private, aziende, settore dei media, editoriale che operano nel campo dell’Interior Design e del design in genere e che condividano gli scopi dell’Associazione.

I soci aderente figura giuridica partecipano alla vita sociale associativa nominando un loro rappresentante di categoria per l’elettorato attivo.

L’ammissione all’Associazione in qualità di socio aderente , se non esente, comporta il pagamento della quota d’iscrizione e della quota associativa annua.

Il numero degli associati aderenti di cui ai precedenti a) e b) non dovrà mai superare complessivamente il 40% (quaranta per cento) del numero totale dei soci professionisti (senior e junior) dell’Associazione.

Soci onorari

Sono ammessi con la qualifica di soci onorari coloro che abbiano riconosciuti meriti di servizio per l’associazione e/o nel campo dell’Interior Design, dell’Architettura d’interni e del design in genere, che condividano gli scopi dell’Associazione, i suoi valori fondanti ed il profilo etico-culturale-professionale indicato nel presente documento.

Sono ammessi con la qualifica di socio onorario i Presidenti passati (Past Presidents) dell’associazione che abbiano completato almeno un mandato (3 anni) e non abbiamo subito provvedimenti disciplinari.

I soci onorari (salvo i presidenti passati ammessi d’ufficio) sono proposti e designati dal Consiglio di Amministrazione e ratificati dall’assemblea generale.

Gli appartenenti a tale categoria:

– hanno diritto di voto e godono dell’elettorato attivo;

– non sono tenuti al pagamento della quota associativa né della quota di iscrizione.

Soci studenti (aspiranti socio)

Sono ammessi, dietro loro richiesta scritta indirizzata al Consiglio d’Amministrazione, con la qualifica di soci studenti (o aspirante socio) , la cui permanenza durerà solo fino al termine del corso di studi che deve riguardare l’interior design, l’ architettura d’interni e il design.

– data la loro temporaneità non hanno diritto di voto e non godono dell’elettorato attivo e passivo;

– non sono tenuti al pagamento della quota associativa né della quota di iscrizione.

ARTICOLO 5

(Diritti ed obblighi dei soci)

Ogni Socio, previo accertamento della regolarità dei versamenti della quota associativa e fermo restando quanto previsto dal precedente periodo, ha diritto di partecipare alle attività dell’Associazione.

Ai soci appartenenti alle categorie che ne hanno titolarità ai sensi del precedente art. 4 spetta il diritto di voto come precisato nel presente statuto.

Salvo quanto diversamente disposto dal presente statuto e/o dall’assemblea generale, tutti i soci sono obbligati al versamento della quota associativa.

ARTICOLO 6

(Perdita della qualità di socio)

La qualità di Socio si perde per morte, per esclusione o per recesso.

Cause di esclusione sono:

– morosità;

– motivata indegnità;

– svolgimento di attività contraria e/o nociva agli scopi dell’Associazione;

– perdita dei requisiti per l’ingresso nell’Associazione.

L’esclusione od altri provvedimenti disciplinari saranno motivati e proposti dal Consiglio di Amministrazione al Collegio dei Probiviri che provvederà ai sensi del successivo art. 19.

L’esclusione, qualora sia stata deliberata, deve essere comunicata al Socio a mezzo di lettera raccomandata A.R. a cura del Consiglio di Amministrazione entro il termine di 7 (sette) giorni dall’Assemblea che ha deliberato l’esclusione.

I soci che siano stati esclusi non possono ripetere quanto versato, né hanno alcun diritto sul fondo comune dell’Associazione.

Ciascun socio può recedere dall’Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione con raccomandata A.R., che deve essere annotata nel libro degli Associati.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio di Amministrazione e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta entro il termine massimo del 31 Dicembre dell’anno in corso. Pertanto, i soci che avranno presentato per iscritto la loro dichiarazione di recesso successivamente al trentuno Dicembre di ogni anno, saranno considerati soci anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Salvo quanto predetto, in caso di recesso, il socio non dovrà più versare alcuna quota, né potrà chiedere il rimborso di tutta o parte della quota versata per l’anno durante il quale è stato esercitato il recesso.

ARTICOLO 7

(Regolamento attuativo , Codice Etico e Codice Deontologico)

Il Regolamento Attuativo (RA) dello Statuto è redatto dal Consiglio di Amministrazione con l’ausilio di esperti e consulenti di volta in volta invitati dal Presidente.

Esso disciplina aspetti della vita dell’Associazione che non sono direttamente normati dal presente statuto.

L’istituzione del Regolamento , del Codice Etico e Il Codice Deontologico ed ogni loro modifica è approvato dalla maggioranza dei presenti all’Assemblea costituita dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio dei Probiviri, dei Delegati Territoriali e dalla Commissione qualità , in seduta unica plenaria.

ARTICOLO 8

(Organi dell’Associazione)

Gli organi dell’Associazione sono:

• l’Assemblea Generale;

• il Consiglio di Amministrazione;

• il Presidente ed i Vicepresidenti;

• il segretario generale;

• il tesoriere

• le Delegazioni Territoriali;

• la Commissione qualità;

• il Collegio dei Probiviri;

• il Collegio Revisori dei Conti.

• Comitato Tecnico Scientifico;

• Le aree per la formazione, rapporti con aziende, relazioni internazionali, eventi, tutela del committente/consumatore, tariffe.

Possono essere nominati alle cariche statutarie i soci che godono dell’elettorato attivo e passivo secondo quanto previsto all’art. 4 del presente statuto e ove previsto.

ARTICOLO 9

(Assemblea generale)

L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto della gestione sociale; ad essa si presenta altresì, nella stessa occasione, il bilancio preventivo.

L’assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione o su richiesta di almeno un decimo dei soci.

Gli associati che, congiuntamente, rappresentino almeno 1/10 (un decimo) del numero complessivo degli associati aventi diritto di voto, possono promuovere l’integrazione degli argomenti dell’Assemblea ordinaria o straordinaria già indicati nella convocazione con richiesta pervenuta al Consiglio di Amministrazione entro 5 giorni dalla data della prima convocazione; in caso di plurime richieste di integrazione le materie saranno trattate rispettando l’ordine cronologico di presentazione ricezione della relativa istanza.

L’Assemblea Generale è convocata dal Presidente per il Consiglio d’amministrazione mediante comunicazione scritta, inviata eventualmente per via telematica, a ciascun socio contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario sia di prima che di seconda convocazione (ove la prima andasse deserta). Fra la convocazione dell’Assemblea ed il giorno della riunione devono intercorrere non meno di 30 giorni.

L’Assemblea deve essere convocata in Italia, presso la sede dell’Associazione o altrove. In caso di particolari necessità essa potrà essere svolta con modalità a distanza con strumenti telematici e in forma ibrida (presenza e online).

Le votazioni in assemblea possono avvenire per alzata di mano, per acclamazione, a scrutinio segreto o in modalità online.

Gli associati che non si trovano presso la sede dell’assemblea ma che hanno diritto di voto possono votare scegliendo la modalità del voto per corrispondenza o quello del voto elettronico online.

L’Assemblea Generale può riunirsi anche su richiesta dei Revisori dei Conti, di 1⁄4 (un quarto) dei soci con diritto di voto e dalla maggioranza dei Rappresentanti Regionali .

COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA

E’ compito dell’Assemblea ordinaria:

• eleggere il Consiglio di Amministrazione;

• eleggere il Collegio dei probiviri ed i Revisori dei Conti;

• approvare il rendiconto della gestione sociale;

• approvare il bilancio preventivo;

• approvare la relazione annuale del Presidente;

• approvare la relazione finanziaria del Tesoriere;

• autorizzare le azioni di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio

di Amministrazione;

• l’autorizzazione il compimento di attività straordinarie concernenti l’alienazione dei beni sociali e l’assunzione di obblighi di carattere finanziario;

• far luogo alle delibere previste dal presente Statuto come di sua competenza.

• fissare l’ammontare della quota associativa, i cui importi possono essere differenziati per ciascuna delle categorie dei soci di qui all’art. 4;

• ratificare le nomine dei soci onorari.

• ratificare i componenti del Consiglio d’amministrazione sostituti da cooptazione ai sensi del successivo art.13.

L’Assemblea straordinaria è convocata per approvare:

• le modifiche dello Statuto;

• lo scioglimento dell’Associazione e le delibere connesse.

MAGGIORANZE ASSEMBLEARI

Assemblea Ordinaria

In prima convocazione, l’Assemblea Generale Ordinaria è validamente costituita quando sono presenti, o rappresentati per delega, almeno i 2/3 (due terzi) dei soci con diritto di voto.

In seconda convocazione, l’Assemblea Ordinaria è validamente costituita quando è presente , o rappresentato per delega, almeno 1/6 (un sesto) dei soci con diritto di voto.

Fra la prima e la seconda convocazione non devono intercorrere meno di dieci ore e più di sette giorni.

L’Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto di voto presenti o rappresentati.

ASSEMBLEA GENERALE

In prima convocazione, l’Assemblea Generale straordinaria è validamente costituita quando sono presenti, o rappresentati per delega, almeno i 2/3 (due terzi) dei soci con diritto di voto.

In seconda convocazione, l’Assemblea Straordinaria è validamente costituita quando è presente, o rappresentato, almeno 1⁄2 (un mezzo) dei soci con diritto di voto.

L’Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto di voto presenti o rappresentati.

Tuttavia per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO

Il diritto di intervenire e di votare in Assemblea spetta ai soci che ne hanno diritto secondo quanto indicato all’art. 7 del presente statuto.

Ai sensi e nei limiti della medesima norma statutaria l’elettorato attivo e passivo spettano al socio.

In ogni caso tali diritti sociali spettano ai soci in regola con i pagamenti delle quote associative.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci mediante deleghe in forma scritta; nessun associato può essere delegato da più di 3 altri soci. Ogni Delegato Territoriale di cui al successivo Art.18 non può rappresentare per delega più della metà dei soci della propria regione compreso il proprio voto.

MODALITA’ di TENUTA DELLE ASSEMBLEE

L’assemblea può svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell’assemblea, anche a mezzo di propri incaricati, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente più anziano, o, in caso di sua assenza o impedimento di quest’ultimo dal Vicepresidente più giovane (se nominato).

Spetta al segretario generale constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento all’Assemblea.

Delle riunioni dell’Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente e dal segretario generale o altro socio presente nominato dall’assemblea.

Allorché sia richiesto dalla legge nonché ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno può essere chiamato un notaio a fungere da segretario; in tal caso il verbale è firmato dal notaio.

ARTICOLO 10

(Consiglio di Amministrazione)

L’Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette (7) membri eletti dall’Assemblea degli Associati tra i soci indicati all’art. 6 per la durata di due (2) esercizi se consecutivi per ciascun mandato;

ORGANI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, uno o due Vicepresidenti, il Tesoriere ed il segretario generale .

Il Presidente del Consiglio Direttivo è Presidente dell’Associazione.

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni sei mesi e comunque non meno di tre volte all’anno, al fine di deliberare sul rendiconto della gestione e sull’ammontare annuo della quota associativa.

Si riunisce inoltre ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due membri.

I membri del Consiglio sono convocati mediante comunicazione scritta, inviata eventualmente per via telematica o comunque con modalità tali da garantirne la prova dell’avvenuto ricevimento, a ciascuno di essi contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario sia di prima che di seconda convocazione (ove la prima andasse deserta), almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo nei casi in cui, per ragioni di particolare urgenza, sarà rispettato un termine di preavviso inferiore, in ogni caso mai inferiore a tre giorni prima della riunione medesima.

Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato in Italia, presso la sede legale o anche altrove.

Per la validità delle costituzioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio, mentre per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per acclamazione, a scrutinio segreto o in modalità online.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, (anche digitale) che verrà sottoscritto dal Presidente e dal segretario generale o consigliere nominato alla sua redazione.

Le riunioni del consiglio si possono svolgere mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che: (a) sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ARTICOLO 11

(Poteri del Consiglio di Amministrazione).

I compiti del Consiglio di Amministrazione sono:

a) nominare due (2) vice presidenti (1 facoltativo) , il segretario generale ed il Tesoriere, ove a ciò non abbia provveduto l’assemblea;

b) convocare l’Assemblea Generale e predisporre l’ordine del giorno;

c) informare l’Assemblea del lavoro svolto in attuazione dei programmi approvati;

d) redigere i rendiconti annuali e sottoporli all’approvazione dell’Assemblea;

e) predisporre gli atti e stipulare i contratti di sua competenza nell’interesse dell’Associazione e provvedere – anche a mezzo dei delegati – all’amministrazione del patrimonio;

f) promuovere ogni iniziativa atta al conseguimento degli scopi sociali;

g) dare esecuzione alle delibere dell’Assemblea;

h) nominare il Comitato Scientifico , la commissione qualità e le aree di approfondimento .

i) proporre i soci onorari;

l) assicurare e disciplinare con regolamento attraverso l’area di approfondimento per la tutela del committente-consumatore , il funzionamento di uno sportello, accessibile a tutti gli associati ed a terzi, di informazione e di gestione del contenzioso

m) Adottare i provvedimenti in ordine alle delegazioni territoriali.

Il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità delle leggi e dello Statuto, all’amministrazione dell’Associazione compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all’Assemblea.

ARTICOLO 12

(Elezione degli Organi Statutari – candidati al Consiglio d’Amministrazione:

Requisiti, caratteristiche delle liste e votazione)
Quando l’Assemblea Generale è convocata per eleggere gli Organi Statutari, in apertura dovrà nominare una commissione elettorale composta da tre soci.

Il CdA eletto potrà avvalersi della collaborazione del CdA uscente per un periodo di almeno sei mesi.
Il mandato è di tre anni e inizia dall’insediamento ufficiale.

L’elezione viene svolta secondo le modalità indicata dall’art.6 del regolamento attuativo.

ARTICOLO 13

(Sostituzione – Integrazione membri del CdA e dei componenti altre commissioni / collegi istituzionali)
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venissero a mancare uno o più membri del CdA, il Presidente convoca ufficialmente i primi candidati in graduatoria, tra i non eletti della lista vincente, invitandoli a sostituirli.

Per analogia, possono essere sostituiti, in caso di provata necessità , anche i componenti del Collegio dei Probiviri, dei Revisori dei Conti e delegati territoriali.

In caso di mancanza di candidati , si procederà con la cooptazione ai sensi dell’art.2386 del C.C.

ARTICOLO 14

(Presidente – poteri del Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l’organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, l’esercizio del potere di rappresentanza da parte del vice presidente più anziano attesta di per sé l’assenza o l’impedimento del Presidente ed esonera i terzi da qualsiasi responsabilità ed accertamento al proposito. Il Presidente può prendere provvedimenti di urgenza e sottoporli alla ratifica del Consiglio nella riunione successiva, da convocare entro 15 giorni dal provvedimento di urgenza. È considerato provvedimento d’urgenza una decisione che non può essere differita a causa di scadenze improrogabili e al fine di evitare danni o conseguenze gravi all’Associazione.

ARTICOLO 15

(il segretario generale)

SEGRETARIO GENERALE

Il segretario generale:

• cura la gestione organizzativa ed amministrativa dell’AIPi, secondo le direttive a lui impartite dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente;

• svolge tutte le diverse funzioni attribuitegli dai Regolamenti AIPi e che gli sono appositamente delegate dal presidente e dal Consiglio di Amministrazione;

• provvede alla redazione dei verbali dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

• può essere esterno al Consiglio d’amministrazione ma sempre scelto tra gli aventi diritto ai sensi dell’art.5 ;

• può votare in Consiglio d’Amministrazione solo se componente eletto.

ARTICOLO 16

(il tesoriere)

TESORIERE

Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate e redige annualmente il rendiconto ed il preventivo finanziario dell’esercizio sociale.

I suoi compiti sono:

• stabilire i diversi piani finanziari per l’impiego delle risorse in seguito a quanto concordato nei programmi deliberati dal Consiglio di Amministrazione;

• sottoporre al Consiglio di Amministrazione situazioni di cassa trimestrali;

• predisporre il progetto di rendiconto della gestione sociale e del bilancio preventivo che, approvati dal Consiglio di Amministrazione, saranno sottoposti all’approvazione dell’Assemblea;

• controllare la riscossione delle quote sociali;

• curare l’amministrazione del fondo comune e controllare l’erogazione dei fondi affidati alla sua gestione, in concordanza con il Bilancio preventivo e le delibere dell’Assemblea Generale e del Consiglio di Amministrazione;

• curare, in accordo con i Delegati Territoriali, la corretta gestione degli eventuali importi stanziati dal Consiglio di Amministrazione come fondi regionali e vigilare sul relativo impiego.

ARTICOLO 17

(Delegazioni Territoriali)

Oltre alla sede nazionale, l’AIPi si articola in sedi locali denominate “Delegazioni Territoriali”, rappresentative della Regione o delle Regioni Confinanti (fino ad un massimo di tre), per garantire localmente forme di garanzia a tutela dell’utente dell’ID, sviluppare ed intrattenere rapporti di collaborazione con Enti, Istituzioni ed ogni altra realtà locale che intenda riconoscersi nell’AIPi, associandovisi, oppure con essa promuovere relazioni sinergiche.

Le modalità di costituzione delle Delegazioni Territoriali e la loro struttura Associativa sono disciplinate da apposito Regolamento (il “Regolamento Territoriale”) che deve essere approvato dal Consiglio d’amministrazione, commissione qualità , delegati territoriali e collegio dei probiviri in assemblea plenaria .

La Delegazione Territoriale viene costituita sulla base del Regolamento Territoriale nel rispetto del presente Statuto, delle direttive e delibere del Consiglio di Amministrazione della Sede Nazionale.

Ogni Delegazione Territoriale è presieduta da un Delegato Territoriale, e può avvalersi di uno o più vice delegati . Essi restano in carica per anni tre (3) e sono rieleggibili per un massimo di due (2) mandati se consecutivi.

I delegati e vice territoriali non possono ricoprire altre cariche statutarie salvo particolari deroghe per documentata necessità che sono comunque pro tempore e non possono superare i 12 mesi.

ARTICOLO 18

(Commissione qualità)

La Commissione qualità è formata da cinque (5) membri effettivi più due (2) supplenti, ed è nominata dal Consiglio d’Amministrazione e ratificata dall’assemblea generale scegliendo, tra soci e personalità interne all’associazione con voto passivo e attivo. Essa potrà avvalersi di pareri di personalità esterne quali professionisti Architetti / Interior Designer con ampia produzione scientifica e riconosciuta reputazione nazionale / Internazionale ; che sono o sono stati, professore di ruolo (o altro insegnamento ad esso prossimo) in un’università italiana o straniera nel campo dell’architettura d’interni/interior design/ design.

Alla prima riunione, la commissione qualità si dota di un coordinatore.

Essa rimane in carica tre (3) anni ed è rieleggibile per un massimo di due (2) mandati se consecutivi).

Ha il compito della gestione del registro dell’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati secondo quanto previsto dalla legge 4 del 2013 ; di gestire ed esaminare le pratiche di domanda di ammissione ed iscrizione dei nuovi soci insieme ai delegati territoriali da regolamento attuativo, seguire il percorso degli associati interni all’Associazione , nominare un mentore se richiesto dal socio professionista junior, rappresentare l’associazione nella giuria di premi di interior design.

E’ regolarmente costituita con la presenza di almeno tre (3) dei suoi membri.

I provvedimenti di ammissione o disciplinari sono assunti “ex bono et aequo” con procedimento inappellabile per le vie giudiziarie ordinarie, con il voto favorevole di 2/3 (due terzi) dei suoi componenti, sentito il parere del Delegato Territoriale competente. (salvo che abbia ad oggetto diritti indisponibili o comunque riservati alla competenza della Magistratura),

La Commissione qualità propone al Collegio dei Probiviri i nominativi dei soci nei confronti dei quali disporre sanzioni disciplinari.

I membri della Commissione qualità non possono ricoprire altre cariche statutarie salvo particolari deroghe per necessità che sono comunque pro tempore e non possono superare i 12 mesi.

ARTICOLO 19

(Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall’Assemblea fra i soci aventi diritto di voto attivo e passivo con almeno 10 (dieci) anni di iscrizione ad AIPi.

E’ composto da tre (3) membri effettivi più due (2) supplenti, che durano in carica tre (3) anni e possono essere rieletti per un massimo di due (2) mandati se consecutivi .

La carica è incompatibile con ogni altra carica sociale. (salvo particolari deroghe per documentata necessità che sono comunque pro tempore e non possono superare i dodici mesi).

Il Collegio dei Probiviri interviene in caso di controversia tra i soci e gli organi sociali.

Esso interviene altresì nelle controversie tra i soci che abbiano stretto riferimento all’attività professionale. Le sue decisioni sono obbligatorie per le parti.

Il Collegio dei Probiviri eroga altresì le sanzioni disciplinari, ivi compresa l’esclusione, nei confronti dei soci; adotta al riguardo provvedimenti “ex bono et aequo” inappellabile per le vie giudiziarie ordinarie. (salvo che abbia ad oggetto diritti indisponibili o comunque riservati alla competenza della Magistratura).

ARTICOLO 20

(Collegio Revisori dei Conti)

Il Collegio Revisori dei Conti è composto da tre (3) membri effettivi più due (2) supplenti tra i soci con diritto di voto passivo , eletti dell’Assemblea. La loro carica ha la durata di tre (3) anni e sono rieleggibili per un massino di due (2) mandati se consecutivi.

La carica è incompatibile con ogni altra carica sociale (salvo particolari deroghe per documentata necessità che sono comunque pro tempore e non possono superare i dodici mesi).

Esso ha il compito di sorvegliare e revisionare la gestione amministrativa e di riferire all’Assemblea.

ARTICOLO 21

(Comitato Scientifico)

Il Comitato Scientifico viene nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da massimi dieci (10) componenti interni all’associazione scelti tra i soci con voto attivo e passivo.

Esso supporta il Consiglio di Amministrazione, mediante elaborazione di raccomandazioni non vincolanti, nelle scelte scientifiche generali e per la formazione continua dei soci; i suoi componenti dovranno essere selezionati dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti aventi comprovata esperienza nel campo dell’interior design ed essere, o essere stati, imprenditori del settore, professore di ruolo nel campo dell’architettura , interior design , design ( o altro insegnamento ad esso prossimo) in un’università italiana o straniera, ovvero essere un Progettista di Interni – Interior Designer con ampia produzione scientifica e riconosciuta reputazione nazionale ed internazionale.

Le decisioni del Comitato Scientifico sono assunte a maggioranza dei componenti.

Rimane in carica tre (3) anni estensibile per massimo altri tre (3) e decade alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 22

(Aree di approfondimento per la formazione, relazioni internazionali, eventi, tutela del committente/consumatore e tariffe).

Le aree di approfondimento sono formate da uno o più membri effettivi nominati dal Consiglio d’amministrazione con il compito di svolgere approfondimenti su specifici argomenti mediante elaborazione di raccomandazioni non vincolanti. I suoi componenti sono scelti tra i soci con voto attivo e passivo e relazionano al CdA al termine del mandato. Ogni mandato dura massimo 12 mesi ed è riconfermabile (massimo due mandati).

ARTICOLO 23

(Utili e avanzi di gestione)

Le eccedenze attive di ciascun esercizio non si potranno distribuire, neanche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 24

(Esercizi associativi)

Ogni esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) Gennaio e termina il 31 (trentuno) Dicembre di ciascun anno.

ARTICOLO 25

(Scioglimento)

La delibera sullo scioglimento dell’Associazione è di competenza esclusiva dell’Assemblea Generale Straordinaria. La proposta di scioglimento deve essere comunicata ai soci almeno tre mesi prima della riunione indetta per deliberarvi. Se è deliberato lo scioglimento, la stessa Assemblea procede alla messa in liquidazione del patrimonio ed alla nomina dei Liquidatori; in caso di disaccordo sulla nomina di questi ultimi, si procede a norma del Codice Civile.

L’attivo residuato dalla liquidazione sarà devoluto ed assegnato per scopi assistenziali o ad istituzioni culturali. Esso, quindi, non potrà essere ripartito tra i soci ; eventuali passività saranno invece ripartite, pro quota, fra tutti i soci.

ARTICOLO 26

(Disposizioni finali)

Per tutto quanto qui non stabilito, valgono le norme del Capo II – Codice Civile delle associazioni e delle fondazioni.

Approvato 21 Luglio 2022 e registrato il 28 Luglio 2022 al n°9320

Notaio Gianluca Fusco

Repertorio n.10919

Raccolta 7820