Blog AIPI

Associazione AIPI

Codice Deontologico

Art.19 Statuto Consiglio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri eroga altresì le sanzioni disciplinari, ivi compresa l’esclusione, nei confronti dei soci; adotta al riguardo provvedimenti “ex bono et aequo” inappellabile per le vie giudiziarie ordinarie. (salvo che abbia ad oggetto diritti indisponibili o comunque riservati alla competenza della Magistratura).

CODICE DEI COMPORTAMENTI E DEI DOVERI PROFESSIONALI

CAPITOLO III Codice Deontologico e Regolamento delle Sanzioni Disciplinari.

a) Definizione del Progettista dinterni – Interior Designer AIPi

b) Codice dei comportamenti e dei doveri professionali

a) Il Progettista d’interni – Interior Designer è persona qualificata per istruzione, esperienza e capacità professionale che determina abilmente gli spazi indoor e outdoor per la qualità estetica e il benessere a tutela del cliente/utente.

b) Questo Regolamento è uno stralcio del Codice Deontologico accettato e controfirmato da tutte le associazioni di interior design iscritte ad IFI International Federation of Interior Architects e all’ECIA European Council of Interior Architects – Interior Designers, pertanto i soci AIPi sono tenuti a rispettarlo.

Esso è riservato ai soci professionisti (senior e junior) ma, per estensione, molte delle sue parti possono essere estese anche ai soci aderenti, siano essi persona fisica che figura giuridica.

Doveri generali

ARTICOLO 1

L’Interior Designer deve dar prova di obiettività e di equità quando è invitato a dare un parere strettamente professionale in merito alla proposta ed alla esecuzione di un lavoro.

ARTICOLO 2

L’Interior Designer, prima di firmare un contratto, deve verificare che non vi siano clausole che possono costringere a scelte e decisioni contrarie alla sua coscienza professionale.

ARTICOLO 3

Se un Interior Designer svolge più attività di natura diversa, queste debbono essere perfettamente distinte ed indipendenti. Ogni confusione tra attività, funzioni e responsabilità potrebbe generare malintesi e sospetti di illeciti profitti a scapito del committente. E’ da escludere ogni accordo contrario agli interessi del Committente.

ARTICOLO 4

L’Interior Designer, in quanto agente di cultura, si impegna al continuo miglioramento della propria competenza, aggiornandosi sistematicamente sulle innovazioni della disciplina in cui è specializzato e sugli sviluppi delle metodologie, degli strumenti, delle conoscenze connesse alla professione.(CFP)

Doveri verso i clienti

ARTICOLO 5

Ogni impegno professionale dell’Interior Designer deve essere oggetto di un accordo scritto preliminare che definisca sia la natura e l’ampiezza dei suoi compiti ed interventi, sia le modalità di corresponsione del suo onorario.

Questa convenzione deve tener conto delle disposizioni del presente Regolamento e contenere esplicitamente le regole fondamentali definenti i rapporti fra l’Interior Designer ed il committente.

ARTICOLO 6

L’interior Designer deve assumere ogni incarico in piena integrità e chiarezza ed evitare ogni situazione o atteggiamento incompatibili con i suoi obblighi professionali e suscettibili di creare dubbi su questa integrità e di screditare quindi la professione. Per tutta la durata del contratto, l’Interior Designer deve mettere a disposizione del committente la sua esperienza per l’espletamento della prestazione intellettuale

ARTICOLO 7

L’Interior Designer deve evitare qualsiasi situazione in cui gli interessi siano tali da portarlo a privilegiarne altri che non siano quelli del committente o da alterare il suo giudizio e la lealtà verso quest’ultimo.

ARTICOLO 8

L’Interior Designer è tenuto al segreto professionale.

ARTICOLO 9

Gli incarichi affidati all’Interior Designer debbono essere espletati da lui o sotto il suo coordinamento. Egli deve rapportare il numero e l’entità degli incarichi accettati alle sue attitudini, alle sue competenze e conoscenze, alle sue possibilità d’intervento personale, ai mezzi di cui dispone ed alle esigenze particolari dettate dall’importanza e dal luogo di espletamento degli incarichi. Può ricorrere, in caso di necessità, a competenze esterne.

ARTICOLO 10

L’Interior Designer deve astenersi dal dare qualsiasi valutazione millantatoria in merito al proprio livello di qualifica professionale (se non in possesso e certificato) o al riguardo dell’equipe che con lui eventualmente collabora.

ARTICOLO 11

Se l’Interior Designer ha l’impressione che le disponibilità del committente siano inadeguate all’importo dei lavori proposti, ha il dovere di prospettare un quadro reale prima di accettare l’incarico. L’Interior Designer deve fornire ogni spiegazione necessaria alla comprensione dei progetti ed alla valutazione dell’entità del lavoro. A richiesta del committente, l’Interior Designer deve rendere conto dell’esecuzione del lavoro svolto e fornire ogni documentazione in merito. Deve altresì astenersi dal prendere decisioni o dal dare ordini che possano implicare una spesa imprevista.

ARTICOLO 12

Se l’Interior Designer ha l’intenzione o la necessità di affidare ad altri parte dei lavori, deve preventivamente ottenere dal committente il relativo benestare per iscritto dove si precisa la retribuzione.

ARTICOLO 13

La rescissione del contratto da parte dell’Interior Designer deve avvenire solo per motivi fondati come la manifesta perdita di fiducia da parte del cliente o l’insorgere di una situazione che pone l’Interior Designer in conflitto d’interessi, oppure di una situazione suscettibile di minacciare la sua indipendenza o infine la violazione da parte del committente di una o più clausole del contratto stipulato con l’Interior Designer.

ARTICOLO 14

L’Interior Designer non può procedere ad attività presso uffici tecnico/amministrativi se non in possesso delle qualifiche necessarie.

Doveri verso i colleghi

ARTICOLO 15

Gli Interior Designers sono tenuti ad un rapporto di correttezza e lealtà reciproca.

ARTICOLO 16

La concorrenza tra colleghi non deve basarsi altro che sulla competenza e sui servizi offerti ai clienti. Sono da considerare atti di concorrenza sleale:

● ogni tentativo di appropriazione o sottrazione di clientela tramite
sottovalutazione illusoria delle opere progettate e delle prestazioni;

● ogni tentativo di denigrazione tendente a soppiantare un collega in un
incarico affidatogli.

ARTICOLO 17

E’ assolutamente vietata ogni azione tendente a screditare un collega.

ARTICOLO 18

L’Interior Designer chiamato a sostituire un collega nella realizzazione di un contratto, accetterà l’incarico soltanto dopo averne informato quest’ultimo ed essersi assicurato di non dover agire in condizioni contrarie alla correttezza professionale e soltanto dopo essersi sincerato dell’avvenuto pagamento degli onorari dovuti al predecessore.

ARTICOLO 19

Un Interior Designer chiamato a giudicare un collega o il suo operato, deve pronunciarsi solamente in piena cognizione di causa e con imparzialità. Le perizie eventualmente richieste o gli eventuali giudizi tecnici debbono escludere ogni atteggiamento fazioso.
Pareri e giudizi debbono essere sempre espressi e motivati chiaramente e scevri di opinioni personali.

ARTICOLO 20

Il plagio è vietato.

Esercizio come dipendente

ARTICOLO 21

L’Interior Designer con rapporto di dipendenza deve assicurarsi che il contratto che lo lega al datore di lavoro specifichi, nel modo più preciso possibile, la compatibilità dell’esercizio delle sue funzioni con le regole professionali.

ARTICOLO 22

L’Interior Designer con rapporto di dipendenza che si renda conto di non poter adempiere agli incarichi nelle condizioni richieste dal presente Regolamento, deve farlo presente al suo datore di lavoro e all’Associazione.

REGOLAMENTO DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Articolo 1 – Finalità del Regolamento e responsabilità degli iscritti ad AIPi

Il socio che si rende responsabile di violazioni al Codice di Comportamento o al Regolamento di AIPi o che, in violazione allo Statuto, agisca in contrasto con i fini di AIPi o per trarne vantaggi personali, è sottoposto a provvedimento disciplinare. L’ignoranza o l’errata interpretazione dello Statuto, del Regolamento e di tutte le altre norme non può essere invocata quale causa di giustificazione dell’illecito comportamento. Gli atti, le circolari e i comunicati ufficiali si presumono conosciuti a far data dalla loro comunicazione tramite lettera agli Associati o pubblicazione sul bollettino informativo di AIPI (sito e/o area riservata dello stesso)
Gli iscritti ad AIPi rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa, salvo diversa disposizione.

L’iscritto ad AIPi:
a) risponde direttamente del proprio operato;
b) risponde agli effetti disciplinari a titolo di responsabilità oggettiva dei fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento della propria attività professionale.

Articolo 2 – Competenza e procedimento disciplinare

La competenza a procedere disciplinarmente è attribuita al Collegio dei Probiviri. Il procedimento disciplinare prende avvio su istanza del Collegio dei Probiviri o su segnalazione del CdA.
Il procedimento disciplinare può essere attivato anche dal Delegato Territoriale che, raccolte le informazioni, ne daranno comunicazione all’interessato, al Presidente di AIPi e al Collegio dei Probiviri.
Il Collegio dei Probiviri non può infliggere alcuna sanzione disciplinare, senza che l’interessato sia stato preavvisato, con l’assegnazione di un termine non
inferiore a 20 giorni per esporre le proprie ragioni e formulare le proprie difese anche tramite un proprio legale di fiducia specificatamente nominato per atto scritto.
Il Collegio dei Probiviri, sulla scorta degli atti, convocherà le parti per la contestazione degli addebiti.
Il Collegio dei Probiviri ha facoltà di sentire testimoni preavvisando l’interessato, che ha diritto di partecipare alla loro audizione.

Articolo 3 – Sanzioni

Le sanzioni disciplinari sono:

● la sospensione, che consiste in una temporanea perdita del requisito

● associativo, per un periodo non inferiore al mese e non superiore

● all’anno;

● la radiazione, che consiste nell’espulsione definitiva di AIPi.

Il provvedimento è stabilito in proporzione alla gravità della violazione e all’entità dei danni cagionati. Il provvedimento è adottato dal CdA su decisione del Collegio dei Probiviri, il quale dovrà esprimere il proprio parere entro 90 giorni dall’attivazione del procedimento disciplinare. Nell’esercizio del suo potere discrezionale, Il Collegio dei Probiviri deve tener conto della gravità dell’infrazione desunta:

● dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tipo, dal luogo e da ogni altra modalità dell’azione;

● dalla gravità del danno o del pericolo cagionato;

● dalla intensità del dolo o del grado di colpa;

● dalla personalità dell’incolpato, dei motivi che hanno determinato l’infrazione
e dalla condotta contemporanea o susseguente al fatto;

● dell’eventuale recidiva.

Articolo 4 – Ammonimento

Possono comportare un ammonimento comportamenti contrari agli interessi di AIPi comportamenti deontologicamente scorretti la cui rilevanza, a giudizio del Collegio dei Probiviri, siano di entità tale da non comportare le sanzioni della sospensione o della radiazione.

Articolo 5 – Sospensione Comportano l’eventuale sospensione:

● divieto di esercizio di attività professionale disposti dalla legge;

● la condanna ad una pena superiore a tre anni.

● comportamenti contrari agli interessi di AIPi;

● comportamenti deontologicamente scorretti.

Articolo 6 – Radiazione

Possono comportare la radiazione:

● comportamenti gravemente contrari agli interessi di AIPi;

● comportamenti deontologici gravemente scorretti.

Articolo 7 – Ricusazione/Astensione del Collegio dei Probiviri

I componenti del Collegio dei Probiviri possono essere ricusati per i motivi di cui all’Articolo 52 c.p.c. ed astenersi per i medesimi motivi.

Articolo 8 – Reiscrizione

Il socio radiato dall’Associazione si può reiscrivere trascorsi almeno 3 anni facendo richiesta scritta al Cda che ne valuterà la posizione insieme al collegio dei probiviri.

Articolo 9 – Offesa alla dignità, al decoro ed al prestigio degli Organi Statutari

L’iscritto ad AIPi che pubblicamente, con parole, scritti od azioni lede gravemente la dignità, il decoro e il prestigio degli Organi Sociali dI AIPi, può essere punito con sanzione inibitoria.

Articolo 10 – Organo di Appello

Attraverso il giudizio del Collegio dei Probiviri può essere ammesso ricorso ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri: due nominati dalle parti ed il terzo scelto dal CdA tra i soci professionisti con una anzianità di almeno 5 anni ed esterno al Cd che valuterà la controversia proposta. Il CdA provvederà alla nomina del Presidente del Collegio Arbitrale in caso di disaccordo fra le parti. Il lodo è deliberato a semplice maggioranza.

Per quanto non espresso nel presente regolamento fanno testo lo Statuto AIPI 2022 approvato 21 Luglio 2022 e registrato il 28 Luglio 2022 al n°9320 Notaio Gianluca Fusco – Repertorio n.10919 Raccolta 7820 e il CODICE CIVILE delle associazioni.

Letto e approvato all’unanimità dall’Assemblea online in seduta unica del 21 Dicembre 2021 ai sensi dello statuto art .20 dello statuto AIPI.

Registrato in archivio protocollo n° 160 data: 22 Dicembre 2021

Revisionato il 22 Agosto per adeguamento al nuovo Statuto del 21 Luglio 2022.

FINE

Articolo 15 Revisione

E’ ammessa in ogni tempo la revisione delle decisioni di condanna divenute irrevocabili anche se la sanzione è
stata eseguita o estinta. La revisione può essere richiesta:

a) se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che sole o unite a quelle già valutate,
dimostrano che il condannato deve essere prosciolto per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste;
b) se è dimostrato che la condanna fu pronunziata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio. La revisione può
essere richiesta dal condannato o dal Procuratore. In quest’ultimo caso il Procuratore ne deve dare notizia
all’interessato.

REGOLAMENTO DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

ArtIcolo 1 Finalità del Regolamento

Finalità del Regolamento e responsabilità dtgli Iscritti all‘AlPi

Il socio che si rende responsabile di violazioni al Codice di Comportamento o al Regolamento dell’AlPi o che, in
violazione dello Statuto, agisca in contrasto con i fini dellAlPi o per trarne vantaggi personali, è sottoposto a
provvedimento disciplinare. Lignoranza o l’errata interpretazione dello Statuto, del Regolamento e di tutte le altre
norme, non può essere invocata quale causa di giustificazione dellillecito comportamento. Gli atti,le circolari e i
comunicati ufficiali si presumono conosciuti a far data dalla loro comunicazione tramite lettera agli Associati o
pubblicazione sul bollettino informativo dell’AlPI.

Gli Iscritti all’AlPi rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa, salvo diversa disposizione.
Nell’ipotesi di condanna a sanzione inibitoria di un Iscritto all‘AlPi questi non potrà partecipare alle attività dell’AlPI
ed avvalersi professionalmente dei titoli da questo rilasciati.

L’Iscritto all’AlPi:

a) risponde direttamente del proprio operato;

  1. risponde agli effetti disciplinari a titolo di responsabilità oggettiva dei fatti direttamente o indirettamente
    connessi allo svolgimento della propria attività professionale;

          si presume responsabile, fino a prova contraria, degli illeciti commessi anche nei confronti di terzi.

Articolo 2 Competenza e procedimento disciplinare

Articolo 2 – Competenza e procedimento disciplinare

La competenza a procedere disciplinarmente è attribuita al Collegio dei Probiviri.

Il procedimento disciplinare prende avvio su istanza del Collegio dei Probiviri o su segnalazione del C.dA

Il procedimento disciplinare può essere attivato anche dai Delegati delle Sedi Regionali che, raccolte le
informazioni, ne daranno comunicazione all’interessato, al Presidente dell‘AlPI e al Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri non pinfliggere alcuna sanzione disciplinare, anche in ipotesi di sanzione automatica,
senza che l‘interessato sia stato preavvisato, con lassegnazione di un termine non inferiore a 20 giorni, per
esporre le proprie ragioni e formulare le proprie difese anche tramite un proprio legale di fiducia specificatamente
nominato per atto scritto.

1\ Collegio dei Probiviri, sulla scorta degli atti, convocherà le parti per la contestazione degli addebiti.

Il Collegio dei Probiviri ha facoltà di sentire testimoni preavvisandone linteressato, che ha diritto di partecipare
alla loro audizione.

Articolo 3 Sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari sono:

a) l’ammonimento, che consiste nel diffidare l’interessato a non ricadere nella mancanza commessa;

b) la censura, che consiste in una dichiarazione formale scritta di biasimo;

  1. la sospensione, che consiste in una temporanea perdita del requisito associativo, per un periodo non
    in
    feriore al mese e non superiore all‘anno;
  2. la radiazione, che consiste nellespulsione definitiva dall’AlPI.

Il provvedimento è stabilito in proporzione alla gravità della violazione e all’entità dei danni cagionati. Il
provvedimento è adottato dal C.dA su decisione del Collegio dei Probiviri, il quale dovesprimere il proprio
parere entro 90 giorni dallattivazione del procedimento disciplinare.

Nell’esercizio del suo potere discrezionale il Collegio dei Probiviri deve tener conto della gravità dell’infrazione
desunta:

-dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tipo, dal luogo e da ogni altra modalità dell’azione;

-dalla gravità del danno o del pericolo cagionato;

-dalla intensità del dolo o del grado di colpa;

-dalla personalità dell’incolpato, dei motivi che hanno determinato l’infrazione e dalla condotta contemporanea o

susseguente al fatto;
-Della eventuale recidiva.

Articolo 4 Ammonimento e Censura

Possono comportare un ammonimento o una censura:

comportamenti contrari agli interessi dell’AlPI.

comportamenti deontologicamente scorretti la cui rilevanza, a giudizio dei Collegio dei Probiviri, sia di entità
tale da non comportare le sanzioni della sospensione o della radiazione

Articolo 5 Sospensione

Comportano automaticamente la sospensione:

i casi di sospensione o divieto di esercizio di attività professionale disposti dalla legge;

l’interdizione temporanea dai pubblici uffici;

In tali ipotesi, la durata della sospensione sarà pari a quella della sanzione per i casi sub a) e b), sarà fino ad un
anno salvo proroga a discrezione del C.d.A. e salvo l’immediata revoca in ipotesi di proscioglimento.

Possono comportare la sospensione:

  • la condanna ad una pena inferiore a due anni se per reati dolosi o superiore a due anni se per reati colposi,
    ovvero ad una pena alternativa;
  • L’essere sottoposti a misura cautelare o misura di sicurezza personale;
  • l’ordinanza di convalida del fermo o dell’arresto;
  • il rinvio a giudizio o atto equivalente per reati diversi da quelli previsti nel paragrafo precedente;
  • comportamenti contrari agli interessi dell’AlPI;
  • comportamenti deontologicamente scorretti.

Alle sentenze di condanna sono equiparate le sentenze conseguenti alla richiesta di patteggia mento della pena.

Articolo 6 - Radiazione

Comportano automaticamente la radiazione:

a) la dichiarazione di interdizione perpetua dai pubblici uffici;

b) la condanna definitiva anche di un giudice civile per un reato connesso con l’esercizio della professione
ovvero commesso in occasione dell’esercizio della professione, ad una pena detentiva superiore a due anni per
reato non colposo;

c)la condanna, definitiva anche di un giudice civile anche al di fuori dei casi previsti sub b);

d)il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario;

e)) l’assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa dì lavoro;

f) l’assegnazione ad una casa di cura e di custodia ex articolo 219 c.p.

Possono comportare la radiazione:

a) comportamenti gravemente contrari agli interessi dell’AlPI;
b) comportamenti deontologici gravemente scorretti.

Alle sentenze di condanna sono equiparate le sentenze conseguenti alla richiesta di patteggiamento della pena.

Articolo 7 Astensione del Collegio dei probiviri

I componenti del Collegio dei Probiviri possono essere ricusati per i motivi di cui all’Articolo 52 c.p.c. ed astenersi
per medesimi motivi.

Articolo 8 Prescrizione

L’azione disciplinare non cade in prescrizione per i fatti che comportano la radiazione, mentre è soggetta a
prescrizione qualora, nonostante i fatti siano portati a conoscenza del C.dA e del Collegio dei Probiviri, il
procedimento disciplinare non venisse attivato entro i seguenti termini:

-entro 4 mesi per l’avvertimento;

entro 6 mesi per la censura;

-entro 12 mesi per la sospensione.

Articolo 9 Reiscrizione

Il socio radiato dall’Albo si può reiscrivere nei seguenti termini: 

  • trascorsi 3 anni in caso dì radiazione non automatica.
  • trascorsi 4 anni in caso di radiazione automatica e, in presenza di condanna penale, quando si sia avuta
    successiva riabilitazione;
  • trascorsi 6 anni in caso di radiazione automatica e di condanna per reato commesso con l’esercizio della
    Professione.

Articolo 10 Offesa alla dignità, al decoro ed al prestigio degli Organi Statutari

L’Iscritto all’AlPI che pubblicamente, con parole, scritti od azioni lede gravemente la dignità, il decoro, il prestigio
degli Organi Sociali dell’AlPI, è punito con sanzione inibitoria (v.art.3-sanzioni)

Articolo 11 Rifiuto di presentazione personale e di atti

L’Iscritto all’AlPI che, benché formalmente richiestone, rifiuti di presentarsi o ometta di trasmettere atti a lui
richiesti, o renda dichiarazioni mendaci, è punito con sanzione inibitoria

Articolo 12 Rifiuto di assoggettamento alle decisioni definitive degli Organi Statutari

L’Iscritto all’AlPI che non si assoggetta alle decisioni disciplinari sottraendosi alla loro esecuzione, è punito, salvi i
diversi effetti della inosservanza, con sanzione inibitoria

Articolo 13 Organo di Appello

Avverso il giudizio dell’Organo Giudicante (collegio dei Probiviri) è ammesso ricorso ad un CollegioArbitrale
Composto da tre membri: due nominati dalle parti ed il terzo scelto dal CdA tra i soci professionisti con una
anzianità AI Pi di almeno 10 anni ed esterno al CdA

Articolo 14 Collegio Arbitrale

Per le decisioni delle controversie un Iscritto all’AlPI può richiedere la costituzione di un Collegio arbitrale
dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata alla controparte. La comunicazione deve determinare
l’oggetto della controversia, le conclusioni che si intendono affidare al Collegio arbitrale e deve contenere
lindicazione delle generalità dell’arbitro prescelto (che deve contestualmente dichiarare di accettare l’incarico)
con l’invito all’altra parte a procedere alla designazione del proprio arbitro entro il termine di venti giorni dalla data
del ricevimento della comunicazione stessa. La controparte, nell’atto di designazione del proprio arbitro che deve
essere parimenti comunicato a mezzo raccomandata alla controparte (con accettazione contestuale dell‘arbitro
designato), può integrare l’oggetto della controversia e deve formulare le proprie conclusioni. Il CdA provvederà
alla nomina del presidente del Collegio arbitrale in caso di disaccordo fra le parti. Le funzioni di Segretario del
Collegio saranno espletate da uno degli arbitri, su incarico del Presidente. Le parti possono farsi assistere da un
legale o persona di fiducia munita di delega. Il Collegio dovrà decidere sulla controversia compiendo tutti gli atti
d’istruzione necessari e dovrà emettere il lodo entro 60 giorni dalla data di nomina del Presidente del Collegio . Il
lodo è deliberato a semplice maggioranza.

“Il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti, è comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza,
purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l’espressa dichiarazione che
l’altro non ha potuto o voluto sottoscriverlo. La motivazione deve essere depositata presso la Segreteria dell’AlPI
nei dieci giorni successivi a cura del Presidente. L’incarico di membro del Collegio arbitrale, ad eccezione del
Presidente -si intende conferito a titolo oneroso e le relative spese sono a carico della parte soccombente.
Il rimborso delle spese per l’eventuale legale o rappresentante della parte debbono essere richieste e quantificate
in sede di conclusioni e poste nel dispositivo del lodo a carico della parte soccombente nella misura che verrà
stabilita dal Collegio arbitrale. La parte soccombente è tenuta ad adempiere alle obbligazioni nel termine stabilito
dal lodo o, in mancanza, nei trenta giomi successivi alla data di comunicazione del lodo. In caso di mancata
esecuzione volontaria, la parte che ne ha interesse può richiedere al Consiglio di Amministrazione di poter
eseguire il lodo ricorrendo alla giurisdizione ordinaria.