Art.19 Statuto Consiglio dei Probiviri
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Il Collegio dei Probiviri eroga altresì le sanzioni disciplinari, ivi compresa l’esclusione, nei confronti dei soci; adotta al riguardo provvedimenti “ex bono et aequo” inappellabile per le vie giudiziarie ordinarie. (salvo che abbia ad oggetto diritti indisponibili o comunque riservati alla competenza della Magistratura).

Indice

ARTICOLO 1

L’Interior Designer deve dar prova di obiettività e di equità quando è invitato a dare un parere strettamente professionale in merito alla proposta ed alla esecuzione di un lavoro.

ARTICOLO 2

L’Interior Designer, prima di firmare un contratto, deve verificare che non vi siano clausole che possono costringere a scelte e decisioni contrarie alla sua coscienza professionale.

ARTICOLO 3

Se un Interior Designer svolge più attività di natura diversa, queste debbono essere perfettamente distinte ed indipendenti. Ogni confusione tra attività, funzioni e responsabilità potrebbe generare malintesi e sospetti di illeciti profitti a scapito del committente. E’ da escludere ogni accordo contrario agli interessi del Committente.

ARTICOLO 4

L’Interior Designer, in quanto agente di cultura, si impegna al continuo miglioramento della propria competenza, aggiornandosi sistematicamente sulle innovazioni della disciplina in cui è specializzato e sugli sviluppi delle metodologie, degli strumenti, delle conoscenze connesse alla professione.(CFP)

ARTICOLO 5

Ogni impegno professionale dell’Interior Designer deve essere oggetto di un accordo scritto preliminare che definisca sia la natura e l’ampiezza dei suoi compiti ed interventi, sia le modalità di corresponsione del suo onorario.

Questa convenzione deve tener conto delle disposizioni del presente Regolamento e contenere esplicitamente le regole fondamentali definenti i rapporti fra l’Interior Designer ed il committente.

ARTICOLO 6

L’interior Designer deve assumere ogni incarico in piena integrità e chiarezza ed evitare ogni situazione o atteggiamento incompatibili con i suoi obblighi professionali e suscettibili di creare dubbi su questa integrità e di screditare quindi la professione. Per tutta la durata del contratto, l’Interior Designer deve mettere a disposizione del committente la sua esperienza per l’espletamento della prestazione intellettuale

ARTICOLO 7

L’Interior Designer deve evitare qualsiasi situazione in cui gli interessi siano tali da portarlo a privilegiarne altri che non siano quelli del committente o da alterare il suo giudizio e la lealtà verso quest’ultimo.

ARTICOLO 8

L’Interior Designer è tenuto al segreto professionale.

ARTICOLO 9

Gli incarichi affidati all’Interior Designer debbono essere espletati da lui o sotto il suo coordinamento. Egli deve rapportare il numero e l’entità degli incarichi accettati alle sue attitudini, alle sue competenze e conoscenze, alle sue possibilità d’intervento personale, ai mezzi di cui dispone ed alle esigenze particolari dettate dall’importanza e dal luogo di espletamento degli incarichi. Può ricorrere, in caso di necessità, a competenze esterne.

ARTICOLO 10

L’Interior Designer deve astenersi dal dare qualsiasi valutazione millantatoria in merito al proprio livello di qualifica professionale (se non in possesso e certificato) o al riguardo dell’equipe che con lui eventualmente collabora.

ARTICOLO 11

Se l’Interior Designer ha l’impressione che le disponibilità del committente siano inadeguate all’importo dei lavori proposti, ha il dovere di prospettare un quadro reale prima di accettare l’incarico. L’Interior Designer deve fornire ogni spiegazione necessaria alla comprensione dei progetti ed alla valutazione dell’entità del lavoro.

A richiesta del committente, l’Interior Designer deve rendere conto dell’esecuzione del lavoro svolto e fornire ogni documentazione in merito. Deve altresì astenersi dal prendere decisioni o dal dare ordini che possano implicare una spesa imprevista.

ARTICOLO 12

Se l’Interior Designer ha l’intenzione o la necessità di affidare ad altri parte dei lavori, deve preventivamente ottenere dal committente il relativo benestare per iscritto dove si precisa la retribuzione.

ARTICOLO 13

La rescissione del contratto da parte dell’Interior Designer deve avvenire solo per motivi fondati come la manifesta perdita di fiducia da parte del cliente o l’insorgere di una situazione che pone l’Interior Designer in conflitto d’interessi, oppure di una situazione suscettibile di minacciare la sua indipendenza o infine la violazione da parte del committente di una o più clausole del contratto stipulato con l’Interior Designer.

ARTICOLO 14

L’Interior Designer non può procedere ad attività presso uffici tecnico/amministrativi se non in possesso delle qualifiche necessarie.

ARTICOLO 15

Gli Interior Designers sono tenuti ad un rapporto di correttezza e lealtà reciproca.

ARTICOLO 16

La concorrenza tra colleghi non deve basarsi altro che sulla competenza e sui servizi offerti ai clienti. Sono da considerare atti di concorrenza sleale:

  • ogni tentativo di appropriazione o sottrazione di clientela tramite
    sottovalutazione illusoria delle opere progettate e delle prestazioni;
  • ogni tentativo di denigrazione tendente a soppiantare un collega in un incarico affidatogli.

ARTICOLO 17

E’ assolutamente vietata ogni azione tendente a screditare un collega.

ARTICOLO 18

L’Interior Designer chiamato a sostituire un collega nella realizzazione di un contratto, accetterà l’incarico soltanto dopo averne informato quest’ultimo ed essersi assicurato di non dover agire in condizioni contrarie alla correttezza professionale e soltanto dopo essersi sincerato dell’avvenuto pagamento degli onorari dovuti al predecessore.

ARTICOLO 19

Un Interior Designer chiamato a giudicare un collega o il suo operato, deve pronunciarsi solamente in piena cognizione di causa e con imparzialità. Le perizie eventualmente richieste o gli eventuali giudizi tecnici debbono escludere ogni atteggiamento fazioso. Pareri e giudizi debbono essere sempre espressi e motivati chiaramente e scevri di opinioni personali.

ARTICOLO 20

Il plagio è vietato.

ARTICOLO 21

L’Interior Designer con rapporto di dipendenza deve assicurarsi che il contratto che lo lega al datore di lavoro specifichi, nel modo più preciso possibile, la compatibilità dell’esercizio delle sue funzioni con le regole professionali.

ARTICOLO 22

L’Interior Designer con rapporto di dipendenza che si renda conto di non poter adempiere agli incarichi nelle condizioni richieste dal presente Regolamento, deve farlo presente al suo datore di lavoro e all’Associazione.

Art. 1 – Finalità del Regolamento e responsabilità degli iscritti ad AIPI

Il socio che si rende responsabile di violazioni al Codice di Comportamento o al Regolamento di AIPi o che, in violazione allo Statuto, agisca in contrasto con i fini di AIPi o per trarne vantaggi personali, è sottoposto a provvedimento disciplinare.


L’ignoranza o l’errata interpretazione dello Statuto, del Regolamento e di tutte le altre norme non può essere invocata quale causa di giustificazione dell’illecito comportamento.


Gli atti, le circolari e i comunicati ufficiali si presumono conosciuti a far data dalla loro comunicazione tramite lettera agli Associati o pubblicazione sul bollettino informativo di AIPI (sito e/o area riservata dello stesso).
Gli iscritti ad AIPi rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa, salvo diversa disposizione.


L’iscritto ad AIPi:

  1. risponde direttamente del proprio operato;
  2. risponde agli effetti disciplinari a titolo di responsabilità oggettiva dei fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento della propria attività professionale.

Art. 2 – Competenza e procedimento disciplinare

La competenza a procedere disciplinarmente è attribuita al Collegio dei Probiviri. Il procedimento disciplinare prende avvio su istanza del Collegio dei Probiviri o su segnalazione del CdA.

Il procedimento disciplinare può essere attivato anche dal Delegato Territoriale che, raccolte le informazioni, ne daranno comunicazione all’interessato, al Presidente di AIPi e al Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri non può infliggere alcuna sanzione disciplinare, senza che l’interessato sia stato preavvisato, con l’assegnazione di un termine non inferiore a 20 giorni per esporre le proprie ragioni e formulare le proprie difese anche tramite un proprio legale di fiducia specificatamente nominato per atto scritto.

Il Collegio dei Probiviri, sulla scorta degli atti, convocherà le parti per la contestazione degli addebiti.

Il Collegio dei Probiviri ha facoltà di sentire testimoni preavvisando l’interessato, che ha diritto di partecipare alla loro audizione.

Art. 3 – Sanzioni

Le sanzioni disciplinari sono:

  • la sospensione, che consiste in una temporanea perdita del requisito
  • associativo, per un periodo non inferiore al mese e non superiore
  • all’anno;
  • la radiazione, che consiste nell’espulsione definitiva di AIPi.

Il provvedimento è stabilito in proporzione alla gravità della violazione e all’entità dei danni cagionati. Il provvedimento è adottato dal CdA su decisione del Collegio dei Probiviri, il quale dovrà esprimere il proprio parere entro 90 giorni dall’attivazione del procedimento disciplinare.

Nell’esercizio del suo potere discrezionale, Il Collegio dei Probiviri deve tener conto della gravità dell’infrazione desunta:

  • dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tipo, dal luogo e da ogni altra modalità dell’azione;
  • dalla gravità del danno o del pericolo cagionato;
  • dalla intensità del dolo o del grado di colpa;
  • dalla personalità dell’incolpato, dei motivi che hanno determinato l’infrazione e dalla condotta contemporanea o susseguente al fatto;
  • dell’eventuale recidiva.

Art. 4 – Ammonimento

Possono comportare un ammonimento comportamenti contrari agli interessi di AIPi comportamenti deontologicamente scorretti la cui rilevanza, a giudizio del Collegio dei Probiviri, siano di entità tale da non comportare le sanzioni della sospensione o della radiazione.

Art. 5 – Sospensione Comportano l’eventuale sospensione:

  • divieto di esercizio di attività professionale disposti dalla legge;
  • la condanna ad una pena superiore a tre anni;
  • comportamenti contrari agli interessi di AIPi;
  • comportamenti deontologicamente scorretti.

Art. 6 – Radiazione

Possono comportare la radiazione:

  • comportamenti gravemente contrari agli interessi di AIPi;
  • comportamenti deontologici gravemente scorretti.

Art. 7 – Ricusazione/Astensione del Collegio dei Probiviri

I componenti del Collegio dei Probiviri possono essere ricusati per i motivi di cui all’Articolo 52 c.p.c. ed astenersi per i medesimi motivi.

Art. 8 – Reiscrizione

Il socio radiato dall’Associazione si può reiscrivere trascorsi almeno 3 anni facendo richiesta scritta al Cda che ne valuterà la posizione insieme al collegio dei probiviri.

Art. 9 – Offesa alla dignità, al decoro ed al prestigio degli Organi Statutari

L’iscritto ad AIPi che pubblicamente, con parole, scritti od azioni lede gravemente la dignità, il decoro e il prestigio degli Organi Sociali dI AIPi, può essere punito con sanzione inibitoria.

Art. 10 – Organo di Appello

Attraverso il giudizio del Collegio dei Probiviri può essere ammesso ricorso ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri: due nominati dalle parti ed il terzo scelto dal CdA tra i soci professionisti con una anzianità di almeno 5 anni ed esterno al Cd che valuterà la controversia proposta. Il CdA provvederà alla nomina del Presidente del Collegio Arbitrale in caso di disaccordo fra le parti. Il lodo è deliberato a semplice maggioranza.

Per quanto non espresso nel presente regolamento fanno testo lo Statuto AIPI 2022 approvato 21 Luglio 2022 e registrato il 28 Luglio 2022 al n°9320 Notaio Gianluca Fusco – Repertorio n.10919 Raccolta 7820 e il CODICE CIVILE delle associazioni.

Letto e approvato all’unanimità dall’Assemblea online in seduta unica
del 21 Dicembre 2021 ai sensi dello statuto art .20 dello statuto AIPI.

Registrato in archivio protocollo n° 160 data: 22 Dicembre 2021

Revisionato il 22 Agosto per adeguamento al nuovo Statuto del 21 Luglio 2022.

FINE

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